L’obbligo di conferimento nasce dal D.Lgs. 33/2016 (attuazione della direttiva europea 2014/61/UE) e dalle regole tecniche del D.M. 11 maggio 2016. Sono tenuti a conferire:
- operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche, pubblici e privati, proprietari o concessionari — reti idriche, fognarie, elettriche, gas, teleriscaldamento, oleodotti, telecomunicazioni e cablaggi, oltre alle infrastrutture di alloggiamento (cavidotti, cunicoli, pozzetti, camerette, tralicci)
- le Pubbliche Amministrazioni titolari o detentrici delle informazioni, inclusi Comuni, Province e Regioni, per le infrastrutture di propria competenza
Sono esclusi dal conferimento i cavi (fibra inattiva compresa) e le reti di acqua destinata al consumo umano.
Sui tempi, tre riferimenti pratici:
- a regime, l’obiettivo del sistema è l’aggiornamento entro un giorno da ogni variazione effettiva della rete — si invia solo quando c’è una modifica reale, non con cadenza fissa
- per gli edifici predisposti alla banda ultra larga (UBBR), il tecnico che rilascia l’attestazione deve comunicare i dati al SINFI entro 90 giorni dalla Segnalazione Certificata di Agibilità
- il mancato conferimento è sanzionabile — da 5.000 a 50.000 € secondo l’art. 98, comma 9, del D.Lgs. 259/2003, con la procedura prevista dalla L. 689/1981
Questo è anche il motivo per cui il conferimento “una tantum” (vedi il caso 4 più sotto) regge male nel tempo: l’obbligo normativo è pensato per un aggiornamento continuo, non per un invio isolato.
